Art. 3.
(Commissione tecnica per il coordinamento finanziario).

      1. È istituita la Commissione tecnica per il coordinamento finanziario, che svolge funzioni di supporto alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi in cui la stessa è chiamata a esprimersi su questioni che incidono sul sistema della finanza pubblica e sul sistema tributario.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da tecnici e da rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno, sono definite la composizione della Commissione di cui al comma 1 e le modalità di nomina dei suoi componenti.